CON AUSPICI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA
- Da Comune di Maratea - Albo pretorio online -
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r o v i n c i a d i P o t e n z a
Piazza B. Vitolo 1 -
85046 Maratea (Pz)
ORDINANZA SINDACALE
N. 13 DEL 13/11/2025
N. REGISTRO GENERALE
176 DEL 13/11/2025
OGGETTO:
Ordinanza
ex art. 192 del D.lgs. n. 152/2006 per la rimozione e il recupero/smaltimento
dei rifiuti depositati o abbandonati nell’area detenuta dalla Soc. Coop.
Agricola Flomar a.r.l. in liquidazione coatta amministrativa, sita in
Castrocucco di Maratea, censita al foglio n. 54, particelle nn. 280, 282, 285,
289, 693, 716, 273, 274, 275, 695, 290 e 720, e per il ripristino dello stato
dei luoghi.
IL
SINDACO
Premesso che:
ü l'art.192
del d.lgs. n. 152/2006 sancisce il divieto di abbandono e deposito
incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo (nonché di immissione di rifiuti
di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee) e prevede, in caso
di violazione del divieto, che si disponga con ordinanza sindacale la
rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino
dello stato dei luoghi;
ü il comma 3 del citato articolo
192 recita testualmente: “chiunque viola i divieti
di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione,
all’avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello
stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti
reali o personali di godimento
sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in
base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti
interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con
ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede
all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme
anticipate”;
ü secondo
l’art. 255, co. 3, del suddetto d.lgs. n. 152/2006, “chiunque non ottempera all'ordinanza
del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui
all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno.
Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla
esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3,
ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3”;
Visti:
ü la
nota prot. n. 26/8-14/2024 del 4.10.2024, con la quale il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica,
Nucleo Operativo Ecologico di Potenza, a seguito del sopralluogo effettuato
in data 7.08.2024, rappresentava di aver constatato nell’area detenuta dalla Soc. Coop. Agricola Flomar a.r.l. in liquidazione coatta
amministrativa,
in Castrocucco di Maratea, iscritta in catasto al fg. n. 54, partt. nn. 280,
282, 285, 289, 693, 716, 273, 274, 275, 695, 290 e 720, "la presenza di rifiuti riconducibili all’attività vivaistica
già condotta sul sito dalla società Flomar;
ü il
verbale di sopralluogo allegato alla predetta nota, eseguito alla presenza dei
commissari liquidatori della Soc. Coop. Agricola Flomar a.r.l. in liquidazione
coatta amministrativa, nelle persone dei Dott.ri Stefano Ammirati, Carmela
Ficara e Rosa Camarda, di seguito meglio identificati, nonché l’annessa
documentazione fotografica, da cui, con riferimento allo stato dei luoghi, si
evince la presenza, all’interno delle serre abbandonate e nei pressi delle
stesse, di: “rifiuti costituiti da vetro,
pneumatici fuori uso, materiale ferroso arrugginito, teloni in materiale
plastico, rifiuti plastici, rifiuti inerti, rifiuti costituiti da imballaggi in
plastica, vasi, canaline e teli”;
ü il
fascicolo fotografico prodotto all’esito del sopralluogo congiunto della Guardia di Finanza – Brigata di Maratea
e dell’Arpab del 12.07.2017, nonché
il verbale di sopralluogo
della Polizia Locale di Maratea del
16.06.2022, sempre allegati alla predetta nota, che documentano la medesima
situazione di deposito incontrollato/abbandono di rifiuti;