Parigi, 14 luglio 1789
Le motivazioni della decisione del giudice. Che smonta il Decreto Sicurezza
Carola Rackete, ecco perché il gip non ha convalidato l’arresto
Il capitano della Sea Watch Carola Rackete non ha commesso alcun
reato, bensì ha rispettato l’obbligo di legge di soccorrere persone in
pericolo, adempiendo ad un dovere di soccorso che «non si esaurisce
nella mera presa a bordo dei naufraghi, ma nella loro conduzione fino al
più volte citato porto sicuro».
La decisione del gip
Nelle 13 pagine con le quali il gip di Agrigento Antonella Vella
rigetta la richiesta di convalida dell’arresto e la richiesta di
applicazione della misura cautelare del divieto di dimora a carico
della 31enne tedesca c’è di tutto. Soprattutto il richiamo a norme
internazionali, che in nessun modo possono essere messe da parte dalle
norme del singolo Stato.
Smontato il decreto sicurezza bis
Inoltre la decostruzione del Decreto Sicurezza bis, che di fronte
alla prova dei fatti, di fronte al suo primo obiettivo polemico – le ong
– crolla, dimostrandosi non solo insufficiente, ma anche
inutile. Quella norma, che vuole i porti chiusi per le organizzazioni
non governative impegnate nel salvataggio dei migranti nel Mediterraneo,
non si può infatti applicare a chi salva vite. Vale per gli scafisti,
che quotidianamente approdano indisturbati, senza clamore mediatico,
sulle coste italiane. Così, mentre tutta l’attenzione del Viminale si
concentrava sulla Sea Watch, centinaia di migranti sono arrivati in
Italia. E coloro ai quali quel decreto poteva essere applicato non sono
stati nemmeno visti.
Il quadro di riferimento
Per il gip, i reati contestati alla capitana Carola Rackete non
possono essere esaminati senza analizzare anche ciò che è successo
prima, ovvero il soccorso in mare dei migranti e «gli obblighi che ne
scaturiscono». Il giudice richiama dunque la Costituzione, le
convenzioni internazionali, il diritto consuetudinario ed i principi
generali del diritto riconosciuti dalle Nazioni Unite, che pongono
obblighi specifici, non solo per i comandanti delle navi, ma anche per
gli Stati che hanno sottoscritto tali accordi, in relazione alle
operazioni di soccorso in mare. E gli accordi internazionali, ricorda il
giudice, hanno un carattere di «sovraordinazione» rispetto alla
disciplina interna. Insomma, non si può legiferare ignorando gli
obblighi internazionali.
Tra questi c’è la Convenzione Unclos, che impone al comandante di una
nave di assistere chiunque si trovi in pericolo in mare e di recarsi al
più presto in soccorso delle persone in difficoltà. Obblighi rafforzati
dal Codice della navigazione italiano, che punisce l’omissione di
soccorso, indipendentemente da quale bandiera batta la nave intervenuta.




































