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COMUNE DI MARATEA
Provincia di Potenza
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COPIA
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Nr. Reg. Gen. 42
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Nr. Reg. Part. 5
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Del
26-03-2019
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ORDINANZA DEL SINDACO
del 26-03-2019 Nr.
42 Reg. Gen.
Oggetto:
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Disciplina comunale degli orari di
esercizio degli apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all'art. 110
comma 6 Tulps, collocati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e
88 Tulps e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro
installazione.
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IL SINDACO
·
Premesso che:
o
per "ludopatia" o
"gioco d' azzardo patologico (G.A.P.") si intende l'incapacità di
resistere all'impulso di giocare d'azzardo e tale dipendenza comportamentale,
definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come "malattia sociale"
è da considerarsi una patologia in grado di compromettere la salute e la
condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia;
o
il gioco d’azzardo patologico sovente
provoca disturbi che compromettono seriamente la vita dell'individuo colpito e
della sua famiglia, generando anche situazioni di allarme sociale e, nei casi
più estremi, fenomeni criminosi con particolare riguardo ai furti ed alle frodi
ed alimentano i tanto odioso quanto pericoloso fenomeno dell'usura che
pregiudica significativamente la libertà e la dignità umana;
o
la dipendenza da gioco d’azzardo (c.d.
ludopatia) rappresenta un fenomeno in notevole espansione, tanto che con il
D.L. 158/2012 convertito in Legge con modificazioni dall’art. 1 c. 1 della L.
189/2012 (c.d. Decreto Balduzzi) è stato previsto l’aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e
riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia
che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro,
così come definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità";
o
anche la Regione Basilicata è
intervenuta in materia con la Legge Regionale n. 30 del 27 ottobre 2014 dettando
“Misure per la diffusione del gioco d’azzardo patologico (G.A.P.)”;
·
Vista la
deliberazione 16 marzo 2018, n.214 con la quale, la Giunta Regionale della
Basilicata ha preso atto dell’approvazione, da parte del Ministero della
Salute, del “Piano Regionale sul Gioco d’Azzardo Patologico” ed ha finanziato
le ASP di Potenza e Matera per l’adozione delle necessarie misure di contrasto
della dipendenza;
·
Rilevato che il
gioco d'azzardo sta assumendo, anche nella città di Maratea, dimensioni
consistenti, implicando un rischio che, in particolari gruppi di persone ad
alta vulnerabilità, può sfociare in una vera e propria dipendenza
comportamentale ormai riconosciuta come un disturbo compulsivo complesso e cioè
una forma comportamentale patologica che può comportare gravi disagi per la
persona, derivanti dall'incontrollabilità del proprio comportamento di gioco e,
contemporaneamente, la possibilità di generare gravi problemi sociali e
finanziari;
·
Ritenuto che
l'Osservatorio Regionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo istituito con la
Determinazione Dirigenziale n. 448 del 21.10.2016 Regione Basilicata documenti
sufficientemente le criticità derivanti dal fenomeno delle ludopatie e tenuto
conto che rientra nella competenza del Comune la cura della salute pubblica e
del benessere individuale e collettivo della popolazione residente nel proprio
territorio, da salvaguardare anche mediante interventi di tutela dei soggetti
socialmente più vulnerabili o immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla
suggestione illusoria di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili
guadagni;
·
Ravvisata,
pertanto, la necessità di un intervento a tutela della salute pubblica della
cittadinanza, attraverso l’adozione di un’apposita disciplina degli orari di
esercizio degli apparecchi da gioco con vincita in denaro ex art. 110 comma 6
Tulps, collocati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 Tulps
e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione, al
fine di ridurre la possibilità di accesso agli stessi, con particolare attenzione
agli orari di uscita dalle scuole e al tempo libero delle fasce più fragili
della cittadinanza (in particolare giovani, pensionati, disoccupati,
casalinghe), onde prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di gioco
patologico;
·
Ravvisato di
dover quindi stabilire i seguenti orari di esercizio degli apparecchi da gioco
con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 Tulps, collocati negli
esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 Tulps e negli altri esercizi
commerciali ove è consentita la loro installazione:
o dalle ore 10:00 alle ore 13:00
e dalle ore 17:00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.
·
Precisato che
tali limitazioni sono dirette a ridurre i fenomeni di abuso, con l’intervento
nei momenti della giornata maggiormente rischiosi, in quanto meno soggetti al
controllo della comunità, ed in particolare per la popolazione più a rischio,
contemperando valori ritenuti meritevoli di tutela quali il diritto alla salute
ed al benessere della popolazione e l’iniziativa economica delle imprese;
·
Preso atto che
“al gioco d’azzardo e di
fortuna, comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco,
nonché alle reti di acquisizione di gettito”,
non si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. (che dispone la
liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali) come
sancito dall’art. 7 lettera d) dello stesso D.lgs. n. 59/2010 e che, pertanto,
detto decreto non si applica alle fattispecie oggetto della presente Ordinanza
(cfr. ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2712 del 15/07/2013);
·
Visto l'articolo
9 del decreto-legge n. 87 del 2018,
convertito successivamente in legge 96/2018, che vieta
qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse,
nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo; lo stesso
introduce altresì la locuzione "disturbo da gioco d'azzardo" in luogo
di ludopatia.
·
Considerato che:
o
gli artt. 3, comma 2 e 50 comma 7 del
D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. dispongono, rispettivamente:
§ art.
3, comma 2 "Il
Comune è l 'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo";
§
art. 50, comma 7 "Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli
indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell' ambito dei criteri
eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, (…), al fine di armonizzare
l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";
§
l’art. 7 comma 10 del D.L.
13.09.2012, n. 158, convertito con Legge 08.11.2012 n. 189, sancisce le
criticità derivanti dalla contiguità dei punti di raccolta del gioco d’azzardo
rispetto a particolari contesti urbani, stabilendo che: “… l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di
criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e
secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri
socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita
in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti
della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di
cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio
decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi”.
·
Visti:
o
l’art. 3. comma 1 lett. d) della L.
14 settembre 2011, n. 148, secondo cui “(…)
l'iniziativa e l'attività
economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente
vietato dalla legge nei soli casi di: d) disposizioni indispensabili per la
protezione della salute umana, (…), dell'ambiente, (…)”;
o
l’art. 1, comma 2 della L. 24 marzo
2012 n. 27: secondo cui: “Le disposizioni recanti
divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle
attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso
tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità
di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i
quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena
concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed
ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili
danni alla salute (…)”.
·
Dato atto che
le misure imposte con il presente provvedimento sono pienamente coerenti con
tale quadro normativo, essendo giustificate da finalità di protezione della
salute e, pertanto, confacenti, idonee, proporzionate e adeguate a garantire la
tutela di interessi ritenuti prevalenti dall’ordinamento;
·
Richiamate:
o
le sentenze della Corte
Costituzionale n. 300/2011, 220/2014, e n. 56/2015 e le sentenze del Consiglio
di Stato n. 3271 e n. 3845 del 2014 con le quali si osserva come il regime di
liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione
non precluda all’Amministrazione Pubblica l’esercizio del potere di inibizione
delle attività per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica ai sensi dell’art. 50 comma 7 del D.lgs. 267/2000 “in caso di
accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza,
libertà, dignità umana, utilità sociale, salute”;
o
la sentenza del Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n. 3778/2015 del 01.08.2015 con la quale,
richiamando quanto già affermato nella precedente sentenza n. 3271/2014, i
magistrati riconoscono altresì che "...
la formulazione dell' art. 50, comma 7, del d.lgs. 267 del 2000, preordinato ad
"armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e
generali degli utenti" consente un intervento ad ampio spettro da parte
del Sindaco anche in ordine alla disciplina degli orari di apertura delle sale
da gioco a tutela delle fasce più deboli della popolazione, ivi compresi in
primis gli adolescenti, in funzione di prevenzione della c.d. ludopatia ...";
o
la circolare n. 557/PAS.7801.1200 del
Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23.06.2010 e
la nota del 19.03.2013 del Ministero dell'Interno, Dipartimento Pubblica
Sicurezza, con cui viene precisato che la regolamentazione degli orari di
apertura e chiusura dei negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di
scommesse, degli esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento
denominati News Slots e Video Lottery Terminal nonché delle Sale Bingo, tutte
attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del T.U.LL.P.S.,
compete al Sindaco sulla base di quanto previsto dall'art. 50, comma 7, del
D.lgs. 267/2000 e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al
gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici;
·
Visti, inoltre:
o
l’art. 118 della Costituzione;
o
il TULPS (R.D. n. 773/1931 e s.m.i.);
o
il Decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 27/10/2003;
o
il Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 18/01/2007;
o
il Decreto del Ministero Economia e
Finanze del 27/07/2011 “Determinazione dei criteri e parametri numerico
quantitativi per l’installabilità di apparecchi di cui all’articolo 110, comma
6 del TULPS”;
o
il D.L. n. 158/2012 convertito in
Legge n. 189/2012;
o
il D.lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
o
la normativa nazionale e comunitaria
in materia di liberalizzazioni;
ORDINA
- per le motivazioni illustrate in premessa, nell'ambito del territorio comunale:
- gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro ex art. 110 comma 6 TULPS collocati in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 TULPS e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione, sono stabiliti dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.
- negli orari in cui vige il divieto di funzionamento, gli apparecchi da gioco dovranno essere spenti singolarmente tramite l’interruttore elettrico dovendosi considerare in violazione della presente ordinanza anche la sola potenzialità all’uso dell’apparecchio eventualmente accesso ancorché non utilizzato;
- è fatto obbligo al titolare dell’esercizio di esporre, su ogni apparecchio, in maniera ben visibile al pubblico, un cartello con indicazione degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco;
DISPONE
·
la pubblicazione del presente atto
per 15 gg. all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell’Ente e la
trasmissione agli organi di informazione;
·
che il presente provvedimento sarà
pienamente efficace ed esecutivo a partire dal 1 maggio 2019;
CONTROLLI E SANZIONI
·
l'ottemperanza sarà accertata dalla
Polizia Locale e da tutte le forze di Polizia.
·
chiunque violi le disposizioni della
presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00
a € 450,00 ai sensi dell’art. 7-bis, del
D.Lgs n. 267/2000 con l’applicazione dei principi di cui alla legge 689/1981.
·
la sanzione verrà comunicata, a cura
dell’organo accertatore, al Questore ed al Responsabile dello Sportello Unico
delle Attività Produttive del Comune di Maratea per tutti gli eventuali provvedimenti
di competenza nonché al Comando di Polizia Locale di Maratea che, fino alla
eventuale attivazione di una banca dati centralizzata, curerà l’archivio delle
violazioni ai fini della verifica della reiterazione.
·
In caso di reiterazione di violazione
delle disposizioni previste dalla presente ordinanza – intendendosi per tale la
violazione commessa per due volte in un periodo di 365 giorni, da computarsi a
partire dall’ultima violazione – anche se si è già provveduto al pagamento
della sanzione pecuniaria, si applicano le sanzioni accessorie previste dagli
articoli 9,10 e 17 TULPS, in particolare la sospensione dell’attività della
sala giochi, autorizzata ai sensi dell’art.86 TULPS, ovvero del funzionamento
degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, TULPS collocati negli esercizi
autorizzati, ai sensi degli artt. 86-88 TULPS, sospensione disposta con
provvedimento del Responsabile del SUAP. L’eventuale inottemperanza al
provvedimento di sospensione disposto dal Responsabile del SUAP oppure
dall’Autorità di P.S., dà luogo, ricorrendone tutti i presupposti, al sequestro
degli apparecchi o, qualora previsto dal provvedimento, all’intera attività
commerciale.
Sono abrogate tutte le disposizioni
incompatibili con quelle contenute nella presente ordinanza.
Copia della presente ordinanza va
trasmessa a tutte le Autorità Amministrative coinvolte nonché agli organi di
polizia preposti alla vigilanza.
Contro il presente provvedimento è
ammesso ricorso, al Tribunale Amministrativo della Regione Basilicata entro 60
giorni, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del
termine di pubblicazione all’albo pretorio o della piena conoscenza del
provvedimento medesimo.
Il Sindaco
F.to Domenico Cipolla
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