Ora occorre vigilare affinchè l'Ordinanza sia rispettata, dopo la recente sentenza del T.A.R. Basilicata che ha respinto il ricorso promosso dall'operatore del settore interessato.
Si tratta dell'Ordinanza emessa dal giovane Sindaco, Domenico Cipolla, nel marzo dello scorso anno, allo scopo di contrastare la "ludopatia", con riduzione degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita di danaro (slot machine, ecc.).
Ecco il testo dell'Ordinanza:
COMUNE DI MARATEA
Provincia
di Potenza
C O P I A
ORDINANZA DEL SINDACO
del
26-03-2019 Nr. 42 Reg. Gen.
Oggetto:
Disciplina comunale degli orari di esercizio degli apparecchi da gioco con
vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 Tulps, collocati negli esercizi
autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 Tulps e negli altri esercizi
commerciali ove è consentita la loro installazione.
IL
SINDACO
Premesso che:
per
"ludopatia" o "gioco d' azzardo patologico (G.A.P.") si
intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo e tale
dipendenza comportamentale, definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità
come "malattia sociale" è da considerarsi una patologia in grado di
compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della
sua famiglia;
il gioco d’azzardo
patologico sovente provoca disturbi che compromettono seriamente la vita
dell'individuo colpito e della sua famiglia, generando anche situazioni di
allarme sociale e, nei casi più estremi, fenomeni criminosi con particolare
riguardo ai furti ed alle frodi ed alimentano i tanto odioso quanto pericoloso
fenomeno dell'usura che pregiudica significativamente la libertà e la dignità
umana;
la
dipendenza da gioco d’azzardo (c.d. ludopatia) rappresenta un fenomeno in
notevole espansione, tanto che con il D.L. 158/2012 convertito in Legge con
modificazioni dall’art. 1 c. 1 della L. 189/2012 (c.d. Decreto Balduzzi) è
stato previsto l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA)
"con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione
rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che
caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro,
così come definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità";
Vista la
deliberazione 16 marzo 2018, n.214 con la quale, la Giunta Regionale della
Basilicata ha preso atto dell’approvazione, da parte del Ministero della
Salute, del “Piano Regionale sul Gioco d’Azzardo Patologico” ed ha finanziato
le ASP di Potenza e Matera per l’adozione delle necessarie misure di contrasto
della dipendenza;
Rilevato che il
gioco d'azzardo sta assumendo, anche nella città di Maratea, dimensioni
consistenti, implicando un rischio che, in particolari gruppi di persone ad
alta vulnerabilità, può sfociare in una vera e propria dipendenza
comportamentale ormai riconosciuta come un disturbo compulsivo complesso e cioè
una forma comportamentale patologica che può comportare gravi disagi per la
persona, derivanti dall'incontrollabilità del proprio comportamento di gioco e,
contemporaneamente, la possibilità di generare gravi problemi sociali e
finanziari;
Ritenuto che l'Osservatorio
Regionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo istituito con la Determinazione
Dirigenziale n. 448 del 21.10.2016 Regione Basilicata documenti
sufficientemente le criticità derivanti dal fenomeno delle ludopatie e tenuto
conto che rientra nella competenza del Comune la cura della salute pubblica e
del benessere individuale e collettivo della popolazione residente nel proprio
territorio, da salvaguardare anche mediante interventi di tutela dei soggetti
socialmente più vulnerabili o immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla
suggestione illusoria di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili
guadagni;
Ravvisata,
pertanto, la necessità di un intervento a tutela della salute pubblica della
cittadinanza, attraverso l’adozione di un’apposita disciplina degli orari di
esercizio degli apparecchi da gioco con vincita in denaro ex art. 110 comma 6
Tulps, collocati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 Tulps
e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione, al
fine di ridurre la possibilità di accesso agli stessi, con particolare
attenzione agli orari di uscita dalle scuole e al tempo libero delle fasce più
fragili della cittadinanza (in particolare giovani, pensionati, disoccupati,
casalinghe), onde prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di gioco
patologico;
Ravvisato di dover
quindi stabilire i seguenti orari di esercizio degli apparecchi da gioco con
vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 Tulps, collocati negli esercizi
autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 Tulps e negli altri esercizi
commerciali ove è consentita la loro installazione:
dalle ore 10:00 alle
ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, compresi i
festivi.
Precisato che
tali limitazioni sono dirette a ridurre i fenomeni di abuso, con l’intervento
nei momenti della giornata maggiormente rischiosi, in quanto meno soggetti al
controllo della comunità, ed in particolare per la popolazione più a rischio,
contemperando valori ritenuti meritevoli di tutela quali il diritto alla salute
ed al benessere della popolazione e l’iniziativa economica delle imprese;
Preso atto che
“al gioco d’azzardo e di fortuna, comprese le lotterie, le scommesse e le
attività delle case da gioco, nonché alle reti di acquisizione di gettito”, non
si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. (che dispone la
liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali) come
sancito dall’art. 7 lettera d) dello stesso D.lgs. n. 59/2010 e che, pertanto,
detto decreto non si applica alle fattispecie oggetto della presente Ordinanza
(cfr. ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2712 del 15/07/2013);
Visto
l'articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018, convertito successivamente in
legge 96/2018, che vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta,
relativa a giochi o scommesse, nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e
su qualunque mezzo; lo stesso introduce altresì la locuzione "disturbo da
gioco d'azzardo" in luogo di ludopatia.
Considerato
che:
gli artt. 3, comma 2
e 50 comma 7 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. dispongono, rispettivamente:
art. 3, comma 2
"Il Comune è l 'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura
gli interessi e ne promuove lo sviluppo";
art. 50, comma 7
"Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi
espressi dal consiglio comunale e nell' ambito dei criteri eventualmente
indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, (…), al fine di armonizzare l'espletamento dei
servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";
l’art. 7 comma 10 del
D.L. 13.09.2012, n. 158, convertito con Legge 08.11.2012 n. 189, sancisce le
criticità derivanti dalla contiguità dei punti di raccolta del gioco d’azzardo
rispetto a particolari contesti urbani, stabilendo che: “… l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla
base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione
primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di
culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa
intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva
ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato
mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo
unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che
risultano territorialmente prossimi ai
predetti luoghi”.
Visti:
l’art. 3. comma 1
lett. d) della L. 14 settembre 2011, n. 148, secondo cui “(…) l'iniziativa e
l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è
espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: d) disposizioni
indispensabili per la protezione della salute umana, (…), dell'ambiente, (…)”;
l’art. 1, comma 2
della L. 24 marzo 2012 n. 27: secondo cui: “Le disposizioni recanti divieti,
restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività
economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo,
restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di
interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i
quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena
concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed
ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili
danni alla salute (…)”.
Dato atto che
le misure imposte con il presente provvedimento sono pienamente coerenti con
tale quadro normativo, essendo giustificate da finalità di protezione della
salute e, pertanto, confacenti, idonee, proporzionate e adeguate a garantire la
tutela di interessi ritenuti prevalenti dall’ordinamento;
Richiamate:
le sentenze della
Corte Costituzionale n. 300/2011, 220/2014, e n. 56/2015 e le sentenze del
Consiglio di Stato n. 3271 e n. 3845 del 2014 con le quali si osserva come il
regime di liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali e di
somministrazione non precluda all’Amministrazione Pubblica l’esercizio del
potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica ai sensi dell’art. 50 comma 7 del D.lgs.
267/2000 “in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in
tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute”;
la sentenza del
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n. 3778/2015 del
01.08.2015 con la quale, richiamando quanto già affermato nella precedente
sentenza n. 3271/2014, i magistrati riconoscono altresì che "... la
formulazione dell' art. 50, comma 7, del d.lgs. 267 del 2000, preordinato ad
"armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e
generali degli utenti" consente un intervento ad ampio spettro da parte
del Sindaco anche in ordine alla disciplina degli orari di apertura delle sale
da gioco a tutela delle fasce più deboli della popolazione, ivi compresi in
primis gli adolescenti, in funzione di prevenzione della c.d. ludopatia
...";
la circolare n.
557/PAS.7801.1200 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica
Sicurezza del 23.06.2010 e la nota del 19.03.2013 del Ministero dell'Interno,
Dipartimento Pubblica Sicurezza, con cui viene precisato che la
regolamentazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi dediti
all'attività prevalente di raccolta di scommesse, degli esercizi dediti al
gioco con apparecchi da intrattenimento denominati News Slots e Video Lottery
Terminal nonché delle Sale Bingo, tutte attività autorizzate dalla Questura ai
sensi dell'art. 88 del T.U.LL.P.S., compete al Sindaco sulla base di quanto
previsto dall'art. 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000 e ciò in ragione del fatto
che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi
pubblici;
Visti, inoltre:
l’art. 118 della
Costituzione;
il TULPS (R.D. n.
773/1931 e s.m.i.);
il Decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze del 27/10/2003;
il Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18/01/2007;
il Decreto del
Ministero Economia e Finanze del 27/07/2011 “Determinazione dei criteri e
parametri numerico quantitativi per l’installabilità di apparecchi di cui
all’articolo 110, comma 6 del TULPS”;
il D.L. n. 158/2012
convertito in Legge n. 189/2012;
il D.lgs. n.
267/2000 s.m.i.;
la normativa
nazionale e comunitaria in materia di liberalizzazioni;
ORDINA
per le motivazioni
illustrate in premessa, nell'ambito del territorio comunale:
gli orari di
funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro ex art. 110 comma
6 TULPS collocati in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e
88 TULPS e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione,
sono stabiliti dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22:00
di tutti i giorni, compresi i festivi.
negli orari in
cui vige il divieto di funzionamento, gli apparecchi da gioco dovranno essere
spenti singolarmente tramite l’interruttore elettrico dovendosi considerare in
violazione della presente ordinanza anche la sola potenzialità all’uso
dell’apparecchio eventualmente accesso ancorché non utilizzato;
è fatto obbligo
al titolare dell’esercizio di esporre, su ogni apparecchio, in maniera ben
visibile al pubblico, un cartello con indicazione degli orari di funzionamento
degli apparecchi da gioco;
DISPONE
la
pubblicazione del presente atto per 15 gg. all'Albo Pretorio online e sul sito
istituzionale dell’Ente e la trasmissione agli organi di informazione;
che il
presente provvedimento sarà pienamente efficace ed esecutivo a partire dal 1
maggio 2019;
CONTROLLI E SANZIONI
l'ottemperanza
sarà accertata dalla Polizia Locale e da tutte le forze di Polizia.
chiunque violi
le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 450,00 ai sensi dell’art. 7-bis, del
D.Lgs n. 267/2000 con l’applicazione dei principi di cui alla legge 689/1981.
la sanzione
verrà comunicata, a cura dell’organo accertatore, al Questore ed al
Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di
Maratea per tutti gli eventuali provvedimenti di competenza nonché al Comando
di Polizia Locale di Maratea che, fino alla eventuale attivazione di una banca
dati centralizzata, curerà l’archivio delle violazioni ai fini della verifica
della reiterazione.
In caso di
reiterazione di violazione delle disposizioni previste dalla presente ordinanza
– intendendosi per tale la violazione commessa per due volte in un periodo di
365 giorni, da computarsi a partire dall’ultima violazione – anche se si è già
provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria, si applicano le sanzioni
accessorie previste dagli articoli 9,10 e 17 TULPS, in particolare la
sospensione dell’attività della sala giochi, autorizzata ai sensi dell’art.86
TULPS, ovvero del funzionamento degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6,
TULPS collocati negli esercizi autorizzati, ai sensi degli artt. 86-88 TULPS,
sospensione disposta con provvedimento del Responsabile del SUAP. L’eventuale
inottemperanza al provvedimento di sospensione disposto dal Responsabile del
SUAP oppure dall’Autorità di P.S., dà luogo, ricorrendone tutti i presupposti,
al sequestro degli apparecchi o, qualora previsto dal provvedimento, all’intera
attività commerciale.
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle
contenute nella presente ordinanza.
Copia della presente ordinanza va trasmessa a tutte le
Autorità Amministrative coinvolte nonché agli organi di polizia preposti alla
vigilanza.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, al
Tribunale Amministrativo della Regione Basilicata entro 60 giorni, ovvero, in
via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il
termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione
all’albo pretorio o della piena conoscenza del provvedimento medesimo.
Il Sindaco
F.to Domenico Cipolla
Nessun commento:
Posta un commento