mercoledì 28 luglio 2021

A PROPOSITO DI SPIAGGE E LIDI

 


 

-  Da  pagina  Facebook  di  Gerardo  MELCHIONDA  -

 

"TUTTE LE SPIAGGE SONO DI TUTTE E DI TUTTI!  Perché i Sindaci non intervengono?

Se una persona vuole andare sulla spiaggia –  libera – di Castrocucco di Maratea, per fare il bagno o per prendere il sole, dopo aver parcheggiato lungo la strada pubblica, comunale, attraversando un Lido, può essere fermato da un operatore che lo invita a non attraversare il lido, perché – udite, udite – sta percorrendo una “proprietà privata”. Se la persona resterà sorpresa dall’affermazione perché ha appreso che il codice civile all’art. 822 statuisce che “Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico  il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia e le opere destinate alla difesa nazionale”,rimarrà basito quando leggerà all’accesso del lido-parcheggio un cartello con il quale si avvisa, chi entra, che sta accedendo ad una proprietà privata. A questo punto, la persona – sicura delle sue conoscenze – potrà attraversare, con spavalderia, infischiandosene  dell’invito dell’operatore del lido, sostenendo che, da parte dei gestori del lido, vi è un abuso di potere e che è pronta ad assumersi, davanti alla legge, la responsabilità di un’eventuale infrazione, oppure la persona – per quieto vivere – potrà tornare indietro e attraversare una strada che i gestori del lido hanno approntato per chi vuole raggiungere la spiaggia senza utilizzare i servizi del lido.

A questo punto, qualcuno potrebbe obiettare: <<se i gestori del lido hanno lasciato una strada è giusto utilizzarla, non stanno vietando l’accesso, stanno solo indirizzando l’accesso>>. La materia, sebbene apparentemente semplice, è stata resa complessa dalle norme poco chiare che la disciplinano. Prima di tutto dobbiamo sapere che siamo di fronte ad una questione in cui si sta rivendicando un diritto, non si sta chiedendo un piacere, non si sta invocando una concessione. Dobbiamo sapere tutte e tutti che la spiaggia è un bene demaniale deputato all’uso promiscuo di ogni persona per cui una limitazione irreversibile comprimerebbe un diritto ed una libertà non tollerabile dall’ordinamento.

Se la persona volesse  avere ulteriori chiarimenti e volesse farlo informandosi presso l’ufficio tecnico del Comune di Maratea potrebbe sentirsi rispondere: <<… purtroppo hanno ragione quelli del lido. E’ una vecchia questione mai definita, l’erosione della spiaggia, da parte del mare, ha consumato centinaia di metri di spiaggia e oggi sono a contatto con il mare terreni di proprietà privata. Il demanio non ha ancora definito la nuova ripartizione …>>.

Il Comune di Maratea dovrebbe, tuttavia, sapere che l’art. 822 del c.c. riconduce al demanio pubblico sia la spiaggia sia il lido del mare. Si tratta di appartenenza demaniale naturale e necessaria che comporta, in base all’art.823 del c.c., l’inalienabilità e l’inusucapibilità di tali beni nonché la non possibilità di formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Lo Stato impedisce l’alienabilità di tali beni, consente, invece, lo sfruttamento di tali aree demaniali per finalità turistiche e commerciali purché non si comprometta la destinazione primaria ed intrinseca del bene pubblico. E se la vicenda è “vecchia”, come mai gli amministratori del Comune di Maratea e l’Ufficio Tecnico dello stesso comune non hanno sollecitato la definizione della questione con il demanio? L’erosione della costa è un grosso problema ambientale, ma non è una vicenda di ieri o di pochi anni fa. Le amministrazioni comunali hanno avuto il tempo di accorgersi di questo problema ed avrebbero avuto tutti gli interessi a sollecitare l’Ufficio Demanio a definire la questione.

Sul punto è intervenuta, qualche anno fa, la legge finanziaria del 2006 che, all’art.1 comma 251, ha stabilito che “… è fatto obbligo per il titolare delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione …” Questa norma costituisce un vero e proprio diritto di accesso e transito alla battigia non compresa nell’area sottoposta a concessione imponendo al titolare della concessione un obbligo al passaggio del soggetto non interessato a sostare nello stabilimento".

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