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Fine Vita, in Toscana il suicidio assistito è legge

Salutata dal Presidente della Regione Eugenio Giani come “un forte messaggio di civiltà” , e dal Presidente della Conferenza episcopale Toscana, Cardinale Lojudice come “una grande sconfitta per tutti”, l’approvazione della legge sul fine vita da parte del Consiglio della Regione Toscana precede l’iniziativa del Parlamento in una materia altamente critica.
L’iter legislativo è partito dall’iniziativa popolare “Liberi Subito” sostenuta dall’Associazione Coscioni, che ha raccolto 10 mila firme, cavalcando la prima apertura della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 242/2019 aveva dichiarato illegittimo il divieto in vigore invitando il Parlamento a regolare la materia e dettando i requisiti per l’accesso al suicidio assistito. Con una successiva pronuncia, la sentenza n. 135/2024, la Consulta aveva poi precisato che tanto la nozione di trattamenti di sostegno vitale, (tra i requisiti per accedere al fine vita,) quanto le condizioni e le modalità di esecuzione dovessero essere verificate da strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente. La stessa sentenza, aveva lanciato un appello stringente perché venisse garantita a tutti i pazienti una effettiva possibilità di accesso alle cure palliative appropriate per controllare la loro sofferenza, come previsto dalla Legge n. 38/2010.
L’iniziativa legislativa promossa dall’Associazione Coscioni non ha avuto lo stesso successo in altre Regioni, come il Veneto che non ha approvato la legge, e la Lombardia che ha evitato perfino di discuterla in Consiglio Regionale. L’approvazione della legge toscana è avvenuta con 27 voti favorevoli di esponenti di PD Cinque stelle e Italia Viva, 13 voti contrari del centrodestra, nessun astenuto e un solo consigliere che non si è espresso.
In sei articoli, la Legge Regionale Toscana definisce i ruoli, le procedure e i tempi per il suicidio assistito.
I requisiti per accedere alla pratica, come individuati dalla sentenza n. 242/2019 della Consulta, e che devono sussistere in contemporanea, sono i seguenti:
- la patologia irreversibile
- la presenza di sofferenze fisiche o psicologiche che il paziente reputa intollerabili
- la dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale
- la capacità del paziente di prendere decisioni libere e consapevoli.
Il paziente deve aver formulato il proprio desiderio di morire in modo “libero e autonomo, chiaro e univoco” e deve aver rifiutato qualsiasi soluzione terapeutica praticabile, compresa la sedazione profonda e continuativa, intesa come induzione dello stato di incoscienza fino al momento della morte.
Nella nozione di “trattamenti di sostegno vitale”, come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 135/2024, rientrano i respiratori meccanici ma anche le terapie farmacologiche o i trattamenti in assenza dei quali il paziente morirebbe. Il requisito, come richiesto dalla Consulta nella citata sentenza, sarà sottoposto caso per caso al vaglio della commissione dell’azienda sanitaria locale.
La procedura si avvia con richiesta diretta o per delega presentata dall’interessato all’azienda sanitaria locale di riferimento, per la verifica della presenza dei requisiti fondamentali, e va accompagnata dalla documentazione sanitaria, con possibilità di indicare un medico di fiducia.
Entro 15 giorni dall’approvazione della legge dovrà essere istituita presso l’azienda sanitaria locale la commissione incaricata di verificare i requisiti, composta da un medico per cure palliative, un neurologo, uno psichiatra, un anestesista, un infermiere e uno psicologo, con integrazione volta per volta dello specialista della patologia del malato. I membri della commissione dovranno essere tutti dipendenti del servizio sanitario regionale, e prima di decidere sull’ammissibilità delle richieste dovranno ottenere il parere del comitato etico locale.
Tra gli accertamenti affidati alla Commissione: la verifica dei requisiti per l’accesso alla procedura, la possibilità di sospendere una sola volta il procedimento per accertamenti clinici, la verifica che il paziente sia stato informato su tutte le alternative alla morte assistita tra cui le cure palliative e il ricorso a una sedazione profonda.
Il procedimento di verifica e raccolta della documentazione si conclude con una relazione finale della Commissione che comunica la decisione all’azienda sanitaria e al paziente.
Sempre alla Commissione il compito di definire, previo parere del comitato etico, le modalità di attuazione della morte assistita: farmaci e macchinari che aiutino il paziente a somministrare da sé il farmaco senza l’aiuto del medico. Il paziente potrà chiedere comunque alla commissione che le modalità della procedura siano stabilite anche in collaborazione col proprio medico di fiducia.
La verifica sui requisiti deve essere completata dalla commissione in 20 giorni, che possono essere sospesi per una sola volta e per non più di 5 giorni, per eventuali accertamenti clinici. Il comitato etico al quale la commissione dovrà inoltrare la documentazione per il parere, avrà 7 giorni di tempo per esprimersi. Dopo il parere e la stesura della relazione da parte della commissione, quest’ultima avrà altri 10 giorni per definire le modalità di attuazione del suicidio assistito e ulteriori 5 giorni saranno assegnati al comitato etico per esprimersi a riguardo.
Il tempo massimo previsto per l’intero iter dalla domanda alla morte è intorno ai 50 giorni.
In ogni caso il paziente potrà sospendere in qualunque momento la procedura o annullare la richiesta.
Per accedere al suicidio assistito in Toscana occorre essere assistiti dal servizio sanitario locale, quindi astrattamente è possibile per chi non è residente, trasferirsi temporaneamente, facendosi assegnare un medico per poi procedere con la richiesta. Al momento non sono previsti limiti a questa possibilità, come requisiti di pre-residenza o di tempo minimo di presenza sul territorio regionale. Il supporto l’assistenza e i mezzi per mettere in atto il suicidio assistito sono a carico delle strutture sanitarie regionali, e il farmaco dunque sarà pagato dalla Regione, che lo ha considerato un servizio extra-Lea (livelli essenziali di assistenza) finanziato con il bilancio regionale per l’importo di 10 mila Euro annui per i prossimi tre anni (2025, 2026, 2027).
La legge, che sarà promulgata dal Presidente della Regione entro 10 giorni dall’approvazione ed entrerà in vigore dopo 20 giorni dalla promulgazione, potrebbe ancora essere impugnata dal Governo alla Corte Costituzionale posto che la materia della sanità rientra tra quelle di competenza concorrente Stato-Regioni.
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