Si tratta di un caso che si trascina da anni e riguarda un vecchio fabbricato nel Centro storico del nostro Comune, di fatto oggetto di totale demolizione e nuova, diversa costruzione sin qui non completata (ne è stata realizzata la sola struttura), laddove l'originaria concessione edilizia consentiva il solo restauro e risanamento conservativo.
Con la sentenza riportata di seguito, il T.A.R. Basilicata ha dato ragione alla società proprietaria, che intende procedere al completamento ma il Comune è di parere diverso e, con altro Avvocato, ha impugnato la sentenza, che lo vede soccombente, dinanzi al Consiglio di Stato.
Il caso, dunque, rimane aperto e...sub iudice.
La mia esperienza mi porta a ritenere che il nostro Comune, nel caso di specie, faccia bene a difendere il restauro-risanamento conservativo, di cui all'originaria Concessione edilizia, e ad impedire, comunque, il richiesto completamento di un fabbricato del tutto nuovo tra gli antichi immobili del Centro storico in prossimità dell'antica Chiesa dell'Annunziata.
Ecco il testo della sentenza del T.A.R. Basilicata:
Il caso, dunque, rimane aperto e...sub iudice.
La mia esperienza mi porta a ritenere che il nostro Comune, nel caso di specie, faccia bene a difendere il restauro-risanamento conservativo, di cui all'originaria Concessione edilizia, e ad impedire, comunque, il richiesto completamento di un fabbricato del tutto nuovo tra gli antichi immobili del Centro storico in prossimità dell'antica Chiesa dell'Annunziata.
Ecco il testo della sentenza del T.A.R. Basilicata:
Pubblicato il 04/04/2018 N. 00235/2018 REG.PROV.COLL.
N.
00197/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 197 del 2017,
proposto dalla SNAT Studio S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Melfi, con domicilio eletto in
Potenza Via Racioppi n. 48;
contro
Comune di Maratea, in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall’avv. Maria Francesca Maimone, con domicilio ex art.
25, lett. a), cod. proc. amm. presso la Segreteria di questo Tribunale;
per l'annullamento
della Determinazione n. 279 del 6.4.2017 (notificata
con nota comunale prot. 1525 del 7.4.2017), con la quale il Responsabile del
Settore Urbanistica del Comune di Maratea ha disposto il diniego dell’istanza
di permesso di costruire, presentata dalla SNAT Studio S.a.s. il 3.1.2012,
relativa al completamento del fabbricato, sito nel Centro Storico alla Via
Sotto il Campanile dell’Annunziata, censito in catasto al foglio n. 35,
particella n. 363;
per la declaratoria
del diritto della SNAT Studio S.a.s. ad ottenere il
permesso di costruire, chiesto il 3.1.2012, oppure dell’obbligo del Comune di
Maratea di rilasciare il predetto permesso di costruire entro il termine di 30
giorni, con la contestuale nomina del Commissario ad acta ai sensi dell’art.
34, comma lett. e), cod. proc. amm.;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di
Maratea;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2018
il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Raffaele Melfi e Giovanni
Francesco Nicodemo, per dichiarata delega dell'avv. Maria Francesca Maimone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
In data 9.7.1988 la SNAT Studio S.a.s. acquistava il
fabbricato, sito nel Centro Storico di Maratea nella Via Sotto il Campanile
dell’Annunziata, censito in catasto al foglio n. 35, particella n. 363, di tre
piani.
Dopo le Ordinanze ex art. 38 L. n. 142/1990 n. 55 del
18.4.1991, n. 42 del 4.5.1995 e n. 88 del 3.12.1996, con le quali il Sindaco di
Maratea aveva intimato la demolizione delle parti pericolanti ed il
consolidamento del predetto fabbricato, la SNAT Studio S.a.s. in data 31.7.1997
presentava il progetto di restauro e risanamento conservativo di tale
fabbricato, che veniva autorizzato con il rilascio della concessione edilizia
del 24.4.1998.
Il cantiere con verbale del 2.12.1999 veniva
sequestrato, in quanto la SNAT Studio S.a.s., anziché restaurarlo, aveva
demolito il suddetto fabbricato e realizzato tre solai ed i relativi pilastri
di cemento armato ed, in difformità dal progetto autorizzato, aveva prolungato
la preesistente scala esterna fino al solaio del sottotetto: con tale verbale
di sequestro veniva però precisato che le dimensioni del costruendo corpo di
fabbrica erano “conformi” alla predetta concessione edilizia del 24.4.1998.
Pertanto, la SNAT Studio S.a.s. con istanza del
28.1.2000 chiedeva ai sensi dell’art. 13 L. n. 47/1985 la concessione edilizia
in sanatoria per il mantenimento delle opere realizzate ed il loro
completamento, che veniva rilasciata in data 26.4.2000, ed anche il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, assentita con parere favorevole
della Commissione Edilizia Integrata del 2.3.2000 e con successivo nulla osta
del 22.3.2000, senza acquisire il parere della Soprintendenza per i Beni
Paesaggistici della Basilicata.
Il legale rappresentante della SNAT Studio S.a.s., i
componenti della Commissione Edilizia ed il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
comunale venivano rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale di Lagonegro, in
quanto l’art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Recupero del
Centro Storico e l’art. 58 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano
Territoriale Paesistico contemplavano soltanto il restauro e risanamento
conservativo e non anche la demolizione e ricostruzione: il processo si
concludeva con la Sentenza n. 138 del 27.11.2008 di estinzione dei reati
contestati per prescrizione, con la quale veniva precisato che non era stato
possibile emettere una Sentenza di non luogo a procedere nel merito, in quanto
dagli accertamenti tecnici svolti non era emersa “con certezza la legittimità
delle opere edilizie assentite”.
Successivamente, con provvedimento del 24.9.2010 il
Responsabile dell’Ufficio Tutela del Paesaggio del Comune di Maratea riteneva
compatibile con il paesaggio il mantenimento delle suindicate strutture di
cemento armato, realizzate dalla SNAT Studio S.a.s., in quanto la demolizione
totale del fabbricato in discorso, non prevista dalla concessione edilizia del
24.4.1998, si era resa necessaria in seguito alle rimozioni delle parti
pericolanti “a tutela della pubblica e privata incolumità”, mentre la suddetta
difformità della scala esterna non aveva “comportato aumento volumetrico”.
Il predetto provvedimento del 24.9.2010 veniva
riscontrato positivamente dal Soprintendente per i Beni Paesaggistici della
Basilicata con atto prot. n. 3481 del 15.3.2012, in quanto non vi era stato “un
aumento di volume e superficie”.
Con successivo atto prot. n. 9264 del 17.7.2012 il Responsabile
dell’Ufficio Tecnico comunale faceva presente che la predetta autorizzazione
paesaggistica in sanatoria si riferiva esclusivamente al mantenimento delle
opere edilizie eseguite, specificando che le opere di completamento avrebbero
dovuto essere autorizzate con separato atto.
Pertanto, la SNAT Studio S.a.s. prima in data 3.1.2012
presentava un nuovo progetto di completamento del suddetto fabbricato,
chiedendo il rilascio del permesso di costruire, e poi con istanza
dell’11.12.2012 chiedeva il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per i
predetti lavori di completamento.
Nella seduta del 14.12.2012 la Commissione Edilizia
Integrata non esaminava l’istanza di autorizzazione paesaggistica, in quanto
non era stato rilasciato il permesso di costruire in sanatoria: tale
comportamento omissivo veniva contestato con Ric. n. 88/2013 dinanzi a questo
Tribunale, il quale con Sentenza n. 700 del 30.9.2014 statuiva l’obbligo del
Comune di Maratea di pronunciarsi sull’istanza di autorizzazione paesaggistica
dell’11.12.2013, in quanto il Comune aveva già rilasciato in data 26.4.2000 la
concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 13 L. n. 47/1985.
Con provvedimento del 22.7.2015 il Responsabile del
Settore Tutela del Paesaggio del Comune di Maratea, previo parere favorevole
del Soprintendente per i Beni Paesaggistici della Basilicata con atto prot. n.
3985 del 12.5.2015, rilasciava l’autorizzazione paesaggistica con prescrizioni
per il completamento del fabbricato in discorso.
Mentre il Responsabile del Settore Urbanistica con
nota prot. n. 14999 dell’1.10.2015 comunicava alla SNAT Studio S.a.s.:
1) ai sensi dell’art. 7 L. n. 241/1990, l’avvio del
procedimento, finalizzato all’annullamento della concessione edilizia in
sanatoria del 26.4.2000, in quanto l’art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione
del Piano di Recupero del Centro Storico, approvato con Del. C.C. n. 169 del
7.11.1985, e l’art. 58 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano
Territoriale Paesistico, approvato con la L.R. n. 13/1992, prevedevano
esclusivamente il restauro e risanamento conservativo, ma non la demolizione e
ricostruzione, per cui non sussisteva il presupposto della cd. doppia
conformità ex art. 13 L. n. 47/1985, tenuto pure conto della circostanza che
con la Sentenza n. 138 del 27.11.2008 il Tribunale di Lagonegro non aveva
accertato la legittimità delle opere edilizie assentite;
2) ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, i motivi
ostativi al rilascio del permesso di costruire, chiesto il 3.1.2012, ulteriori
rispetto alla predetta illegittimità della sanatoria del 26.4.2000: a) da un
confronto tra i grafici della concessione edilizia in sanatoria del 26.4.2000 e
quelli del progetto di completamento, presentato il 3.1.2012, emergevano
“discordanze, anche se di modesta entità, nelle misurazioni indicate”; b)
l’intervento di completamento ricadeva nelle Aree R4 a rischio idrogeologico
molto elevato ed a pericolosità molto elevata.
Con Ric. n. 355, notificato il 28.6.2016 e depositato
il 30.6.2016, la SNAT Studio S.a.s. impugnava il silenzio del Comune
sull’istanza di permesso di costruire del 3.1.2012. Il ricorso, con Sentenza di
questo TAR n. 1070 del 25.11.2016, veniva dichiarato improcedibile, come
richiesto dalla stessa SNAT con la memoria del 29.9.2016, in quanto il Responsabile
del Settore Urbanistica del Comune di Maratea prima con Determinazione n. 358
del 15.9.2016 aveva dichiarato non possibile l’esercizio del potere di
autotutela, finalizzato alla rimozione della concessione edilizia in sanatoria
del 26.4.2000, e poi con nota prot. n. 13208 del 21.9.2016 aveva chiesto alla
SNAT il parere dell’Autorità di Bacino della Basilicata, tenuto conto della
circostanza che l’immobile in questione ricadeva nell’Area R4.
Successivamente, con nota prot. n. 2287 del 30.11.2016
l’Autorità di Bacino della Basilicata faceva presente che il vincolo R4
sull’area interessata era vigente dal 2002 e che ai sensi dell’art. 3, comma 1,
delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano di Bacino per la tutela
dal rischio idrogeologico, “sono fatti salvi tutti gli interventi oggetto di
regolare autorizzazione, concessione o provvedimenti equivalenti che abbiano
prodotto diritti acquisiti comprovati, se ancora efficaci, rilasciati prima
dell’entrata in vigore del” Piano di Bacino “o dei suoi aggiornamenti”.
Con nota prot. n. 243 del 19.1.2017 il Responsabile
del Settore Urbanistica faceva presente alla SNAT Studio S.a.s., che non erano
state “prodotte le precisazioni in merito alle discordanze tra il progetto
sanato e lo stato di fatto che oggi si rappresenta”, e chiedeva all’Autorità di
Bacino di verificare l’ammissibilità ai sensi dell’art. 16, comma 3.1, delle
NTA del vigente Piano di Bacino dell’intervento di completamento, chiesto con
l’istanza di permesso di costruire del 3.1.2012.
Con nota prot. n. 256 del 9.2.2017 l’Autorità di
Bacino ribadiva il contenuto del citato art. 3, comma 1, delle NTA del vigente
Piano di Bacino.
La SNAT Studio S.a.s. prima con e-mail del 29.1.2017
faceva presente che non era stato possibile verificare “la discordanza
dimensionale tra il progetto rappresentante lo stato di fatto e quello di
completamento”, chiedendo “maggiori indicazioni, magari inviandoci, a mezzo
e-mail, uno stralcio dei grafici discordanti”, e poi con e-mail del 15.3.2017
trasmetteva “i grafici dei due progetti ed il loro raffronto per
sovrapposizione”, ma con nota prot. n. 3550 di pari data 15.3.2017 il
Responsabile del Settore Urbanistica specificava che il predetto invio
telematico risultava “privo di alcuni elementi grafici (immagini) che ne rende
illeggibile i contenuti”.
Il Responsabile del Settore Urbanistica con nota prot.
3551 del 15.3.2017 comunicava ai sensi dell’art. 7 L. n. 241/1990 l’avvio del
procedimento, finalizzato alla reiezione dell’istanza di permesso di costruire
del 3.1.2012.
Con nota del 21.3.2017 la SNAT Studio S.a.s.
richiamava il suddetto art. 3, comma 1, delle NTA del vigente Piano di Bacino
ed invitava il Comune a precisare “quali erano le difformità riscontrate tra il
progetto di sanatoria, assentito il 26.4.2000, e quello di completamento e se
sussistenti per quali ragioni ostavano all’accoglimento, in modo da poter
provvedere all’integrazione nell’assegnando congruo termine”.
Con Determinazione n. 279 del 6.4.2017 (notificata con
nota comunale prot. 1525 del 7.4.2017) il Responsabile del Settore Urbanistica
disponeva il diniego dell’istanza di permesso di costruire, presentata dalla
SNAT Studio S.a.s. il 3.1.2012, in quanto il progetto, “trattandosi di un
intervento di completamento di un edificio per il quale, ad oggi, è presente
unicamente lo scheletro della struttura intelaiata in cemento armato”, si
poneva in contrasto con l’art. 16, comma 3.1, delle NTA del vigente Piano di
Bacino, il quale elencava tassativamente gli interventi edilizi consentiti
nelle Aree R4 a rischio idrogeologico molto elevato ed a pericolosità molto
elevata, tra cui non risultava compreso quello chiesto dalla SNAT il 3.1.2012,
evidenziando anche che la SNAT non aveva prodotto le precisazioni in merito
alle discordanze tra il progetto sanato e quello di completamento, presentato
il 3.1.2012.
La SNAT Studio S.a.s. con il presente ricorso,
notificato il 4.5.2017 e depositato il 22.5.2017, ha impugnato la predetta
Determinazione n. 279 del 6.4.2017, deducendo:
1) la violazione dell’art. 3, comma 1, delle NTA del
vigente Piano di Bacino, in quanto, poiché l’intervento di completamento di cui
è causa era stato autorizzato prima dell’entrata in vigore del predetto Piano
di Bacino, non poteva essere applicato l’art. 16, comma 3.1, delle NTA dello
stesso Piano di Bacino;
2) la violazione dell’art. 20, commi 4 e 5, DPR n.
380/2001, nonché l’eccesso di potere per insufficiente motivazione, in quanto
il Comune doveva specificare quali erano le difformità riscontrate tra il
progetto di sanatoria, assentito il 26.4.2000, e quello di completamento,
oggetto della controversia in esame.
Si è costituito in giudizio il Comune di Maratea,
sostenendo l’infondatezza del ricorso.
Nell’Udienza Pubblica dell’8.3.2018 il ricorso è
passato in decisione.
Il ricorso risulta fondato.
Infatti, risulta fondata la censura, relativa alla
violazione dell’art. 3, comma 1, delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente
Piano di Bacino per la tutela dal rischio idrogeologico, entrato in vigore nel
2002, come attestato dall’Autorità di Bacino della Basilicata con le suindicate
note prot. n. 2287 del 30.11.2016 e prot. n. 256 del 9.2.2017, ai sensi del
quale “sono fatti salvi tutti gli interventi oggetto di regolare
autorizzazione, concessione o provvedimenti equivalenti che abbiano prodotto
diritti acquisiti comprovati, se ancora efficaci, rilasciati prima dell’entrata
in vigore del” Piano di Bacino “o dei suoi aggiornamenti”.
Pertanto, poiché con la concessione edilizia in
sanatoria del 26.4.2000 il Comune di Maratea ha autorizzato non solo il
mantenimento delle opere realizzate, ma anche il loro completamento, come
peraltro già rilevato da questo Tribunale con la Sentenza n. 700 del 30.9.2014,
passata in giudicato, ed il successivo procedimento di annullamento di tale provvedimento
di sanatoria, attivato con la nota del Responsabile del Settore Urbanistica
prot. n. 14999 dell’1.10.2015, si è concluso con la Determinazione n. 358 del
15.9.2016, che ha dichiarato non possibile l’esercizio del potere di
autotutela, finalizzato alla rimozione della concessione edilizia in sanatoria
del 26.4.2000, non può essere applicato all’intervento edilizio di cui è causa
il citato art. 16, comma 3.1, delle NTA del vigente Piano di Bacino.
Parimenti, risulta fondata la censura relativa alla violazione
dell’art. 20, comma 5, DPR n. 380/2001 ed anche del vizio dell’eccesso di
potere per insufficiente motivazione, in quanto ai sensi di tali norme il
Responsabile del procedimento per il rilascio del permesso di costruire deve
motivare la “richiesta di documenti, che integrino o completino la
documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità
dell’Amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente”.
Pertanto, tenuto conto della circostanza che la
società ricorrente ha trasmesso al Comune sia il progetto, per il quale è stata
rilasciata la concessione edilizia in sanatoria del 26.4.2000, dopo che con il
verbale di sequestro del 2.12.1999 era stato accertato che la demolizione e
ricostruzione del preesistente corpo di fabbrica era realizzata con “dimensioni
conformi alla concessione edilizia del 24.4.1998” di restauro e risanamento
conservativo (ciò risulta confermato anche a pag. 43 della Relazione del
3.7.2004 del Consulente, nominato dalla Procura della Repubblica di Lagonegro,
ing. Antonio Ruggiero), sia il progetto di cui è causa, presentato il 3.1.2012,
l’amministrazione avrebbe dovuto essere in grado di indicare in modo preciso le
discordanze tra i due predetti progetti, che, peraltro, erano state
genericamente rilevate dal Responsabile del Settore Urbanistica nella nota
prot. n. 14999 dell’1.10.2015, come “di modesta entità nelle misurazioni
indicate”.
Conseguentemente, risulta legittima la pretesa della
ricorrente, specificata con la nota endoprocedimentale del 21.3.2017, secondo
cui il Comune avrebbe dovuto precisare “quali erano le difformità riscontrate
tra il progetto di sanatoria, assentito il 26.4.2000, e quello di completamento
e se sussistenti per quali ragioni ostavano all’accoglimento, in modo da poter
provvedere all’integrazione nell’assegnando congruo termine”.
A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in
esame e per l’effetto l’annullamento dell’impugnata Determinazione n. 279 del
6.4.2017 e la declaratoria dell’obbligo del Responsabile del Settore
Urbanistica del Comune di Maratea di pronunciarsi entro il termine di 60 giorni
dalla notificazione della presente Sentenza, indicando, ai sensi dell’art. 20,
comma 4, DPR n. 380/2001, in modo preciso e dettagliato le modifiche da
apportare al progetto di cui è causa.
Al riguardo, va precisato che soltanto dopo l’avvenuta
realizzazione del fabbricato in questione può essere applicata la soglia di
tolleranza ex art. 34, comma 2 ter, DPR n. 380/2001 del 2% rispetto al
progetto, assentito con la concessione edilizia in sanatoria del 26.4.2000.
Va, altresì, accolta l’istanza ex art. 34, comma 1,
lett. e), cod. proc. amm. di nomina come Commissario ad acta del il Dirigente
del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Potenza, con facoltà di delegare un
funzionario dell’Ufficio, il quale, in caso di inerzia del Comune di Maratea,
subentrerà dopo il decorso del predetto termine di 60 giorni dalla
notificazione della presente Sentenza, provvedendo nei successivi 60 giorni ad
eseguire le attività sopra indicate, in sostituzione dell’Amministrazione
resistente.
Al Commissario ad acta, ove chiamato ad intervenire,
dovrà essere liquidato il compenso di € 2.000,00, da porsi a carico del Comune
intimato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione
delle spese di giudizio, eccetto il Contributo Unificato, che va posto a carico
del Comune di Maratea.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla la
Determinazione n. 279 del 6.4.2017, ordinando al Comune di Maratea di
provvedere a quanto indicato in motivazione.
Assegna al Comune di Maratea ed al Commissario ad acta
i termini indicati in motivazione per gli adempimenti ivi previsti.
Spese compensate, con la condanna del Comune di
Maratea al rimborso del Contributo Unificato nella misura versata ed al
pagamento in favore del Commissario ad acta del compenso, indicato in
motivazione, se intervenuto per l’inottemperanza del Comune.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del
giorno 8 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Primo Referendario
L'ESTENSORE
|
IL
PRESIDENTE
|
|
Pasquale
Mastrantuono
|
Giuseppe
Caruso
|
|
IL SEGRETARIO
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