Lo stabiliscono le regole internazionali
Ecco perché l’Italia non può chiudere i porti
di Damiano Aliprandi
L’Italia, con la decisione di chiudere i porti, ha violato il
diritto internazionale. Perché? Sono tre le norme, sottoscritte dal nostro
Paese, che non possono essere oggetto di deroga da parte degli Stati.
Il primo è l’art. 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che costituisce l’applicazione del principio fondamentale ed elementare della solidarietà. «Ogni Stato – si legge – impone che il comandante di una nave che batta la sua bandiera, nei limiti del possibile e senza che la nave, l’equipaggio ed i passeggeri corrano gravi rischi: a) presti assistenza a chiunque si trovi in pericolo in mare; b) vada il più presto possibile in soccorso delle persone in difficoltà se viene informato che persone in difficoltà hanno bisogno d’assistenza, nei limiti della ragionevolezza dell’intervento; c) presti soccorso, in caso di collisione, all’altra nave, al suo equipaggio ed ai passeggeri e, nella misura del possibile, indichi all’altra nave il nome ed il porto d’iscrizione e il primo porto del suo approdo».
Il primo è l’art. 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che costituisce l’applicazione del principio fondamentale ed elementare della solidarietà. «Ogni Stato – si legge – impone che il comandante di una nave che batta la sua bandiera, nei limiti del possibile e senza che la nave, l’equipaggio ed i passeggeri corrano gravi rischi: a) presti assistenza a chiunque si trovi in pericolo in mare; b) vada il più presto possibile in soccorso delle persone in difficoltà se viene informato che persone in difficoltà hanno bisogno d’assistenza, nei limiti della ragionevolezza dell’intervento; c) presti soccorso, in caso di collisione, all’altra nave, al suo equipaggio ed ai passeggeri e, nella misura del possibile, indichi all’altra nave il nome ed il porto d’iscrizione e il primo porto del suo approdo».
Il secondo comma prevede che gli Stati costieri creino e
curino il funzionamento di un servizio permanente di ricerca e salvataggio
adeguato ed efficace per garantire la sicurezza marittima e aerea e, se del
caso, collaborino a questo fine con gli Stati vicini nel quadro di accordi
regionali. Ma sono due le convenzioni che obbligano l’Italia a farsi carico dei
migranti soccorsi: convenzione di Amburgo del 1979 e la Convenzione Solas che
prevedono che lo sbarco avvenga nel paese che ha coordinato i soccorsi. Chi ha
stabilito le regole per i soccorsi? La convenzione Sar ( acronimo che
corrisponde all’inglese search and rescue” ovvero “ricerca e soccorso”) impone
un preciso obbligo di soccorso e assistenza delle persone in mare, senza
distinguere a seconda della nazionalità o dello stato giuridico, stabilendo
altresì, oltre l’obbligo della prima assistenza anche il dovere di sbarcare i naufraghi
in un «porto sicuro». Per quanto riguarda la nave Aquarius, è stata l’Italia a
coordinare le operazioni di salvataggio e quindi non può chiudere il porto
considerato “sicuro”.
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