COMUNE DI MARATEA
Provincia di Potenza
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COPIA
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Nr. Reg. Gen. 52
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Nr. Reg. Part. 8
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Del
05-07-2018
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ORDINANZA DEL SINDACO
del 05-07-2018 Nr.
52 Reg. Gen.
Oggetto:
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Disposizioni alle attività commerciali
operanti sul territorio comunale per la minimizzazione dei rifiuti,
l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto
ambientale. Divieto di commercializzazione degli shoppers (sacchi asporto
merci) in polietilene. Divieto di uso dei contenitori e delle stoviglie
monouso non biodegradabili in occasione di feste pubbliche e sagre.
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Il Sindaco
Considerato che:
- le pubbliche amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l’obbligo generale, di porre in essere ogni azione idonea a ridurre la quantità di rifiuti e devono, altresì, valorizzare lo studio e le buone pratiche per favorire il massimo recupero di energia e di risorse;
- in particolare, i singoli Comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili riducendo, in modo sensibile, la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire nelle c.d. “discariche”. In caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo previsto dalle norme di settore, la tassa sulla raccolta rifiuti è destinata ad aumentare, con l’aggravio delle sanzioni per i Comuni e quindi per i singoli cittadini;
- i sacchetti di plastica utilizzati quotidianamente per la spesa hanno gravi conseguenze ambientali con un impatto ambientale nocivo sin dalla loro produzione che si aggrava in fase di smaltimento sia lecito che illecito;
- i bastoncini cotonati per le orecchie, comunemente definiti “Cotton Fioc”, aventi il bastoncino realizzato in materiale plastico, si trasformano negli oggetti che più invadono i nostri mari e si accumulano sulle spiagge e negli oceani, venendo poi scambiati per cibo da uccelli, pesci e mammiferi, causandone la morte o l’inclusione di sostanze tossiche nella catena alimentare. Con le loro dimensioni ridotte rendano praticamente impossibile l’ipotesi di recuperarli una volta dispersi sulle spiagge o in mare;
- l’Unione Europea ha emanato una normativa comunitaria (EN13432:200/AC:2005) la quale prevede che dal 2010 tutti i sacchetti di polietilene vengano sostituiti con quelli in materiali biodegradabili;
- l’utilizzo di sacchetti per la spesa biodegradabili permetterebbe di ridurre notevolmente l’impatto ambientale dei sacchetti monouso: si ridurrebbero le emissioni di CO2 (produzione) e si eliminerebbero i problemi di smaltimento. Si possono inoltre prevedere altri effetti secondari positivi, come ad esempio un apporto alla riduzione dell’abbandono di rifiuti e quindi alla tutela del territorio di questo Comune;
Dato Atto che in tale ottica, l’Amministrazione Comune
di Maratea si prefigge le seguenti finalità:
- ridurre la produzione di rifiuti durante la stagione estiva;
- incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto secco residuale a favore della quota destinata al compostaggio;
- rendere più economico lo smaltimento dei rifiuti, aumentando la quota di rifiuti destinati verso forme di conferimento meno costose (compostaggio); diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petroli) favorendo l’utilizzo di materie prime rinnovabili quali li bioplastiche;
- utilizzare feste, sagre e manifestazioni in genere come veicolo per promuovere la cultura ambientale dei partecipanti;
- salvaguardare l’ecosistema quale fonte di inestimabile ricchezza;
- orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale;
Ritenuto, altresì, di dover individuare le seguenti misure
ritenute idonee al perseguimento degli obiettivi di cui in premessa:
- gli esercenti sul territorio comunale le attività commerciali, artigianali, e di somministrazione alimenti e bevande, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza, non potranno distribuire ai clienti sacchetti per la spesa monouso in materiale non biodegradabile;
- gli esercenti sul territorio comunale le attività commerciali, artigianali, e di somministrazione alimenti e bevande, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza, potranno distribuire agli acquirenti, esclusivamente, Cotton Fioc, Posate, Piatti, Bicchieri, Sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile;
- i commercianti, i privati, le associazioni, gli enti in occasione di feste pubbliche e sagre potranno distribuire al pubblico, visitatori e turisti, esclusivamente Posate, Piatti, Bicchieri, Sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile, in quanto minimizzare e praticare la differenziazione dei rifiuti per questa Amministrazione è segno di civiltà;
- Visto lo Statuto Comunale vigente;
- Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto e richiamato il T.U.O.E.L. D.l.GS. n. 267/2000 e s.s.m.m.i.i. ed in particolar modo l’art. 50;
ORDINA
- Di osservare e rispettare quanto di seguito riportato:
a.
gli esercenti sul territorio comunale le
attività commerciali, artigianali, e di somministrazione alimenti e bevande,
non potranno distribuire ai clienti sacchetti per la spesa monouso in materiale
non biodegradabile;
b.
gli esercenti sul territorio comunale le
attività commerciali, artigianali, e di somministrazione alimenti e bevande, a
decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza, potranno
distribuire agli acquirenti esclusivamente, Cotton Fioc, Posate, Piatti,
Bicchieri, Sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile;
c.
i commercianti, i privati, le
associazioni, gli enti in occasione di feste pubbliche e sagre potranno
distribuire al pubblico, visitatori e turisti, esclusivamente posate, piatti,
bicchieri, sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile, in quanto
minimizzare e praticare la differenziazione dei rifiuti per questa
Amministrazione è segno di civiltà;
DISPONE
Che, le disposizioni di cui alla lettera
c) del comma 1) della parte dispositiva hanno efficacia dalla data di adozione
della presente Ordinanza, le restanti parti entreranno in vigore dal 1 gennaio
2019 sempre che non vengano assorbite da disposizioni normative, Statali o
Regionali, che ne anticipino l’efficacia.
AVVERTE
Che
i trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione
amministrativa da € 25,00 (venticinque/00)
ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000 sempre
che il fatto non costituisca reato già sanzionato da norma di rango superiore.
I
trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta
consistente nell’importo di € 50,00 (cinquanta/00) da effettuarsi entro 60
giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione
della violazione, ai sensi dell’art. 16 della legge 689/1981.
Che
qualora il trasgressore incorra per più di due volte nella sanzione di cui
sopra si procederà alla sospensione dell’attività commerciale di vendita.
AVVISA
Che
avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Puglia previa notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione della presente, oppure, in alternativa, il ricorso
al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).
-
Il
presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata
con precedenti ordinanze che dovessero risultare in contrasto con essa;
-
La
presente Ordinanza è trasmessa:
o
Per
opportuna conoscenza e per quanto eventualmente di competenza: alla Prefettura
di Potenza, all’Amministrazione provinciale di Potenza, alla Questura di
Potenza, all’ARPA Basilicata ed alla ASP di Potenza, all’U.T.C. di Maratea;
-
per
l’attività di controllo e di vigilanza, ciascuno per la propria competenza, a:
o
Comando Stazione Carabinieri Forestale di
Maratea;
o
Comando Stazione Carabinieri di Maratea;
o
Comando Ufficio Circondariale Marittimo
di Maratea;
o
Comando Brigata Guardia di Finanza di
Maratea;
o
Comando Polizia Locale di Maratea.
Il
Sindaco
Domenico Cipolla
Il Sindaco
F.to Domenico Cipolla
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