sabato 22 gennaio 2022

DA LUNEDI' PROSSIMO

IL  VOTO  DEL  PARLAMENTO  PER  ELEGGERE  IL  CAPO  DELLO  STATO
 

           COSTITUZIONE  ITALIANA          

Parte  seconda - Ordinamento della Repubblica

                  Titolo  secondo

 

                               IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

ART. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei

suoi membri.

All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio

regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La

Valle d’Aosta ha un solo delegato.

L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a

maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente

la maggioranza assoluta.

 

ART. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia

compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.

L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra

carica.

L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

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