IL VOTO DEL PARLAMENTO PER ELEGGERE IL CAPO DELLO STATO
COSTITUZIONE ITALIANA
Parte seconda - Ordinamento della Repubblica
Titolo secondo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ART. 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei
suoi membri.
All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La
Valle d’Aosta ha un solo delegato.
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a
maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente
la maggioranza assoluta.
ART. 84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia
compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.
L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra
carica.
L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Nessun commento:
Posta un commento