IL CASO DI ALFREDO COSPITO NON PUO' CHE SCUOTERE LE COSCIENZE E RICHIAMARE ALLA MENTE LA NORMA VOLUTA DAI PADRI COSTITUENTI...
ART. 27 della COSTITUZIONE ITALIANA
-III e IV comma-
"Le pene [17 ss. c.p.] non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte [, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra]".
- Da "www.ildubbionews del 3/2/2023 -
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