venerdì 8 settembre 2023

L'ITALIA E ...I CASI STRAORDINARI DI NECESSITA' E DI URGENZA

 

ARTICOLO  77  DELLA  COSTITUZIONE  ITALIANA

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [cfr. art. 76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [cfr. artt. 61 c. 2, 62 c. 2].

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

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Continua, purtroppo, uso ed abuso dei Decreti legge da parte del Governo, con riduzione del rilevante ruolo (potere legislativo) assegnato, in via ordinaria e prioritaria, al Parlamento dalla nostra Costituzione 

 


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