LA REGIONE BASILICATA, PREVIO RICORSO AL T.A.R. BASILICATA, HA OTTENUTO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE LA PROVVISORIA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI DELL'ORDINANZA N. 1/2023 ADOTTATA IL 18 LUGLIO SCORSO DAL COMMISSARIO DELEGATO ALL'EMERGENZA- SINDACO DI MARATEA, CON LA QUALE ERA STATA DECISA MINORE PERIMETRAZIONE DELL'AREA INTERDETTA, SUL CONDIVISIBILE PRESUPPOSTO DEL DIMINUITO PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCLUMITA'.
DI CONSEGUENZA, ALLO STATO, L'AREA INTERDETTA TORNA AD ESSERE QUELLA BEN PIU' AMPIA PREVISTA IN ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, PERALTRO ADOTTATA IN DATA ANTERIORE (3 MAGGIO SCORSO) A QUELLA DELL'AVVENUTA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA SS. 18.
DI SEGUITO IL PROVVEDIMENTO DEL T.A.R. BASILICATA
Pubblicato il 26/07/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 369 del 2023, proposto da Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Panetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e presso la stessa domiciliati in Corso XVIII Agosto, 46;
- Commissario Delegato per l’emergenza derivante dall’evento franoso verificatosi il giorno 30 novembre 2022 in località Castrocucco, nel Comune di Maratea (PZ), nominato con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile n. 977 del 23.03.2023, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e presso la stessa domiciliati in Corso XVIII Agosto, 46;
- Sindaco del Comune di Maratea, anche in qualità di Commissario Delegato
Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Maratea, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e presso la stessa domiciliati in Corso XVIII Agosto, 46;
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza n.1/2023, resa e notificata il 18.07.2023 dal Commissario Delegato, nominato con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento della Protezione Civile n.977 del 23.03.2023, con la quale, presupponendo che la perimetrazione disposta con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.3 del 3 maggio 2023 sia allo stato inattuale e sul presupposto che la medesima ordinanza regionale non produca effetti sulle aree di proprietà non demaniali ha ordinato: “1. Di delimitare ed interdire l’area di cantiere di rischio con riferimento ai terreni riportati nel Catasto del Comune di Maratea al Foglio n.53, particelle n.X18 – 37 – 256 – 417 con la delimitazione della particella 417 secondo l’esistente barriera di cantiere già delimitante l’area di cantiere dell’ANAS – come risultante dalla planimetria che si allega e che costituisce parte integrante del presente atto – vietando a chiunque, con esclusione del Commissario delegato, nonché delle forze di polizia e di soccorso, di accedere alle suddette aree a decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza e sino a cessata emergenza.”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;
Premesso che con il provvedimento commissariale impugnato si “dà atto che la presente Ordinanza sostituisce l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 202300003 del 03.05.2023 …”, recante l’interdizione di aree demaniali marittime in Maratea, Località Castrocucco, a seguito dell'evento franoso del 13 ottobre 2022 e del 30 novembre 2022;
Considerato che gli effetti derivanti dalla “sostituzione” dell’ordinanza regionale n. 3/2023, secondo quanto rappresentato dalla Regione ricorrente, appaiono idonei a dimostrare la sussistenza di una estrema gravità ed urgenza, anche in relazione all’evidenziato pericolo per l’incolumità pubblica e privata; Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l’adozione di misure cautelari provvisorie, efficaci nelle more dell’esame collegiale alla prima camera di consiglio utile, ferma restando peraltro la evidente esigenza che le Autorità preposte alla cura dei diversi interessi pubblici e collettivi nella specie coinvolti, provvedano, in maniera coordinata e rispettosa del principio di leale cooperazione, nelle sedi amministrative competenti, ad adottare con tempestività ed efficienza le misure appropriate alla gestione della situazione nell’ambito delle rispettive attribuzioni;
P.Q.M.
In accoglimento per quanto di ragione dell’istanza in esame, sospende temporaneamente gli effetti dell’ordinanza commissariale n.1/2023 nella parte in cui “sostituisce” l’ordinanza regionale n. 3/2023, fatti salvi i conseguenti provvedimenti delle Autorità amministrative interessate.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 6/9/2023.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso il giorno 26 luglio 2023.
Il Presidente
Fabio Donadono
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